23 Ottobre 2024
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FUSIONE POLISPORTIVA / A.P. PALLAVOLO CERTALDO

A.P. PALLAVOLO VERBALE CDA
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13/05/2024

L’anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di maggio alle ore 21.30 presso la sede sociale posta in Certaldo (FI) via C. Marx n. 18 si è riunito il Consiglio direttivo della ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO codice fiscale e partita iva 02212310482 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Progetto di fusione;

2) Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri Bardotti Alessandra, Degl’Innocenti Alessandro, Baiano Antonio, Marzi Luca, Borghi Alessandro, Biagini Alberto, Kembora Julian, Razzanelli Roberto, Baldeschi Riccardo.

E’ presente alla riunione Ciampolini Piero in qualità di consulente esterno.

Assume la presidenza Razzanelli Roberto che chiama a fungere da segretario Baldeschi Riccardo.

Prende la parola il presidente Razzanelli sul primo punto all’ordine del giorno e invita Ciampolini Piero ad illustrare ai presenti i motivi per cui si rende necessaria la fusione della nostra associazione con la POLISPORTIVA CERTALDO e meglio descritti al dettagliato “Progetto di fusione” che si allega al presente verbale sotto la lettera “A” e al cui contenuto si rinvia.

Dopo ampia discussione il consiglio all’unanimità

delibera

1) di approvare il progetto di fusione;

2) di convocare l’Assemblea dei soci per il giorno lunedì 27 maggio 2024 alle ore 21.00 in prima convocazione e alle ore 21.30 in seconda convocazione con il seguente Ordine del giorno:

- Fusione fra POLISPORTIVA CERTALDO e ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO;

- Varie ed eventuali.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola sul secondo punto all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 23,10.

Il presidenteil segretario

(Razanelli Roberto) (Baldeschi Riccardo)

________________________________________________

gli altri consiglieri

(Bardotti Alessandra) (Degl’innocenti Alessandro) (Baiano Antonio)

__________________ _______________________ __________________

(Marzi Luca) (Borghi Alessandro) (Biagini Alberto) (Kembora Julian)

______________ ____________________ ____________________ __________________
POLISPORTIVA VERBALE CDA
POLISPORTIVA CERTALDO

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15/05/2024

L’anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di maggio alle ore 21.30 presso la sede sociale posta in Certaldo (FI) via C. Marx n. 18 si è riunito il Consiglio direttivo della POLISPORTIVA CERTALDO codice fiscale 82009630482 partita iva 02025190485 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Progetto di fusione e correlate modifiche allo statuto sociale;

2) Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri Maroni Elio, Razzanelli Roberto, Baldeschi Riccardo, Ciabò Elisa, Lazzeri Stefania, Ciampolini Piero, Cardone Gerardo.

Assume la presidenza Maroni Elio che chiama a fungere da segretario Ciampolini Piero.

Prende la parola Ciampolini Piero che ricorda ai presenti i motivi per cui si rende necessaria la fusione per incorporazione della nostra associazione e la ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO e meglio descritti al dettagliato “Progetto di fusione” che si allega al presente verbale sotto la lettera “A” e al cui contenuto si rinvia.

Invita inoltre i consiglieri a procedere all’approvazione della bozza del nuovo Statuto sociale, che si allega al presente verbale sotto la lettera “B”, per renderlo conforme al D.Lgs. 117/2017 (istitutivo del RUNTS) e del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport)

Dopo ampia discussione il consiglio all’unanimità delibera

1) di approvare il progetto di fusione;

2) di approvare la bozza del nuovo Statuto Sociale;

3) di convocare l’Assemblea straordinaria dei soci per il giorno lunedì 27 maggio 2024 alle ore 21 in prima convocazione e alle ore 21.30 in seconda convocazione con il seguente Ordine del giorno:

- Fusione fra POLISPORTIVA CERTALDO e ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO;

- Modifiche dello Statuto della Polisportiva Certaldo;

- Varie ed eventuali.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola sul secondo punto all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 23,10.

Il presidenteil segretario

(Maroni Elio) (Piero Ciampolini)

________________________________________________

gli altri consiglieri

(Razzanelli Roberto) (Baldeschi Riccardo) (Lazzeri Stefania)

__________________ _______________________ ____________________

(Cardone Gerardo) (Ciabò Elisa)

___________________ _________________________
PROGETTO DI FUSIONE
(Allegato “A”)

PROGETTO DI FUSIONE

FRA LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

- POLISPORTIVA CERTALDO, Sede legale Certaldo via C. Marx n. 18/c codice fiscale 82009630482, partita iva 02025190485, iscritta al RUNTS per trasmigrazione dal 07/11/2022 rep. n. 72126;

- ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO, sede legale Certaldo via C. Marx n. 18/c codice fiscale 02212310482, partita iva 02212310482 iscritta come APS atto D.D. n. 2113 del 29/06/2004, iscritta al RUNTS per trasmigrazione dal 07/11/2022 rep. n. 72241,

Premessa:

Le due associazioni sono attualmente dotate di una propria autonomia giuridica ma fanno parte di una unica struttura organizzativa che vede la POLISPORTIVA CERTALDO come società “capogruppo” alla quale sono per statuto “affiliate” le associazioni “ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO” e “CENTRO KARATE’ SHOTOKAN POLISPORTIVA CERTALDO”

Inizialmente è stata condivisa la volontà delle tre associazioni non riconosciute e senza scopo di lucro di fondersi in un unico soggetto.

Per raggiungere l’obiettivo, i rispettivi consigli di amministrazione hanno intrapreso un percorso dotandosi di tre gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche:

a. modello organizzativo

b. bilancio e gestione di una unica contabilità

c. statuto e regolamento applicativo

Preso atto che

- sono stati attivati una serie di incontri fra i Presidenti pro-tempore di POLISPORTIVA CERTALDO, ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO e CENTRO KARATE’ SHOTOKAN POLISPORTIVA CERTALDO ed i loro rispettivi staff, per verificare le condizioni di volontà e fattibilità sulla possibilità di unificare l’attività delle tre associazioni;

Verificato che

- durante l’analisi di fattibilità il CENTRO SHOTOKAN POLISPORTIVA CERTALDO ha riscontrato particolari criticità nell’aderire all’operazione di fusione per problemi riguardanti le regole previste dalla Federazione sportiva alla quale aderisce l’associazione (FILKAM), ma che intende ugualmente continuare il rapporto di affiliazione esistente con la POLISPORTIVA CERTALDO;

- detta analisi di fattibilità ha dato invece esito positivo per la fusione fra POLISPORTIVA CERTALDO e ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO, ed è stata avviata la progettazione operativa con modalità che, attraverso la contestuale deliberazione delle assemblee dei soci consentano l’unificazione in una sola associazione che prosegua le rispettive attività.

- Ritenuto ora necessario di dare prosecuzione al processo ipotizzato e concordato a tal fine di prevedere alla necessaria attuazione delle procedure di fusione per incorporazione di POLISPORTIVA CERTALDO, e ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO con contestuale modifica dello statuto sociale della società incorporante.

Tutto ciò premesso i Consigli Direttivi della POLISPORTIVA CERTALDO e della ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO assumono il presente documento:

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Indice generale

1. ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE........................................................................2

2. CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE - FUSIONE PER INCORPORAZIONE.............................2

3. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE..............................................................................................2

4. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE.....................................................................3

5. ITER PROCEDURALE...............................................................................................................4

6. RAPPORTI TECNICO/GIURIDICI..............................................................................................4

1. ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Le Associazioni partecipanti alla fusione sono associazioni non riconosciute prive di personalità giuridica - aventi scopo e finalità comuni ed appartenenti alla medesima struttura organizzativa e precisamente:

Incorporante:

- POLISPORTIVA CERTALDO, Sede legale Certaldo via C. Marx n. 18/c codice fiscale 82009630482, partita iva 02025190485, iscritta al RUNTS per trasmigrazione dal 07/11/2022 rep. n. 72126;

Incorporata:

- ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO – Associazione Sportiva Dilettantistica, sede legale Certaldo via C. Marx n. 18/c codice fiscale 02212310482, partita iva 02212310482 iscritta come APS atto D.D. n. 2113 del 29/06/2004, iscritta al RUNTS per trasmigrazione dal 07/11/2022 rep. n. 72241,

2. CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE - FUSIONE PER INCORPORAZIONE

L’operazione prevede che la POLISPORTIVA CERTALDO incorpori L’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO.

3. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

La POLISPORTIVA CERTALDO è una associazione non riconosciuta senza scopo di lucro nata nei primi anni ‘80 avente ad oggetto lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in varie discipline sportive. Alla sua fondazione parteciparono i rappresentanti delle discipline della Pallavolo, dell’Atletica Leggera e del Karatè. Al fine di reperire le risorse finanziarie occorrenti per il raggiungimento degli scopi sociali fu decisa la realizzazione di un piccolo chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande che nel corso degli anni fu oggetto di vari ampliamenti fino a diventare un vero e proprio bar, gestito inizialmente solo come circolo riservato ai soli soci, per poi dotarsi anche di licenza di pubblico esercizio visto il crescente incremento del numero di frequentatori.

Intorno alla metà degli anni ‘90 le varie attività sportive erano in continua crescita di risultati e i dirigenti erano sempre più impegnati a dedicare la propria attività di volontariato all’interno dei

propri settori. Anche la gestione del bar e dell’annesso circolo ricreativo, visto il continuo incremento di frequentatori, richiedeva sempre più attenzione e competenza. Questo sviluppo dimensionale determinò una certa problematicità nella gestione accentrata dell’associazione.

In conseguenza di ciò, in data 19 maggio 1997 l’assemblea dei soci della POLISPORTIVA CERTALDO decise che i due principali settori partecipanti all’associazione, Pallavolo e Karatè, avrebbero gestito la propria attività sportiva costituendo due separate associazioni ognuna provvista di una propria autonomia giuridica e organica (assemblea dei soci, consiglio direttivo, presidente) e con una propria organizzazione contabile e amministrativa. Alla POLISPORTIVA CERTALDO restavano comunque da gestire l’attività del bar e del circolo ricreativo, nonché tutte le altre attività generali al servizio delle due costituende nuove associazioni, quali, per esempio, la gestione delle palestre.

Allo stesso tempo era necessario salvaguardare la coesione fra la POLISPORTIVA CERTALDO e le due associazioni che si venivano a creare. In particolare doveva essere mantenuto il criterio di devoluzione delle risorse finanziarie derivanti dalle attività che restavano alla POLISPORTIVA CERTALDO, in favore delle associazioni “sportive” (Pallavolo e Karatè) che avevano contribuito alla fondazione e al progressivo sviluppo dell’associazione.

Nacquero così le due associazioni denominate ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO e CENTRO KARATE’ SHOTOKAN POLISPORTIVA CERTALDO completamente autonome dal punto di vista societario, finanziario e amministrativo, ma con regole statutarie che garantivano, e garantiscono tutt’ora, uno stretto rapporto con la “casa madre” POLISPORTIVA CERTALDO sia per quanto riguarda la “governance” che la devoluzione delle risorse finanziarie.

La fusione trae spunto dalla esigenza delle singole Associazioni di ritornare alla situazione originaria ed evolvere verso forme di aggregazione coerenti con le trasformazioni in atto nell’attuale momento storico, a livello economico, sociale, istituzionale e associativo; è inoltre evidente l’esigenza di assumere maggiore visibilità rappresentativa in un contesto locale e nazionale in continua evoluzione, sia sotto il profilo economico, sia sotto i profili politico e sociale, che conduce necessariamente verso processi di accorpamento in strutture unitarie che possano, con modalità maggiormente adeguate alla situazione contingente, fungere da veicolo dei valori e degli interessi fondanti l’associazionismo.

In conseguenza dell’entrata in vigore dei nuovi adempimenti introdotti dalla normativa sul Terzo Settore (Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117e ss. mm.), l'operazione è rivolta a perseguire anche ragioni di ordine funzionale, quali la semplificazione amministrativa, la conseguente riduzione dei costi e dei tempi necessari agli adempimenti burocratici, l’adozione di un unico statuto, la possibilità di consolidare in un unico bilancio le attività e le passività degli enti coinvolti e di impiegare le comuni risorse, con risparmio e sinergico miglioramento del funzionamento della struttura organizzativa, di fatto già unica, che oggi però è solo formalmente ripartita in tre diversi enti giuridici.

Conseguentemente, attraverso la fusione, che come illustrato in seguito riguarderà solo due soggetti, verrà raggiunto l'obiettivo

- di costituire un unico punto di riferimento nei confronti dei terzi e delle amministrazioni pubbliche;

- di soddisfare l'esigenza di un utilizzo più razionale delle risorse rese disponibili dalla contribuzione delle associate, tendenzialmente calanti anche a seguito della crisi economica;

- di adempiere in maniera più adeguata alle prescrizioni contenute nella normativa di riforma del Terzo settore.

4. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

Durante lo studio di fattibilità il CENTRO KARATE SHOTOKAN POLISPORTIVA CERTALDO ha deciso di non partecipare all’operazione a causa di criticità riscontrate per il mantenimento dei diritti acquisiti all’interno della propria federazione sportiva di appartenenza (FILKAM). L’associazione

manterrà comunque, anche dopo la presente operazione di fusione, il rapporto con la “casa madre” POLISPORTIVA CERTALDO con le stesse regole attualmente vigenti.

Pertanto la fusione si concretizzerà soltanto fra POLISPORTIVA CERTALDO e ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO.

Gli organi amministrativi delle due associazioni coinvolte nell’operazione hanno optato per la fusione per incorporazione non determinando la nascita di un nuovo soggetto, ma l’“assorbimento” della società incorporata in una ad esse preesistente, così da consolidare le strutture e le risorse delle associazioni già operanti. La scelta è stata rafforzata dalla Riforma del Terzo Settore (ex. D.lgs. 117/17). Infatti tra le più importanti novità introdotte dalla Riforma del terzo settore, con il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) è costituita proprio dalla previsione di un nuovo articolo del Codice civile: l’articolo 42-bis relativo a “trasformazione, fusione e scissione” di associazioni e fondazioni. Secondo tale nuova norma, inserita nel Primo Libro Titolo II (“Delle persone giuridiche”) del Codice Civile: “Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”. Per concludere l’iter e rendere efficace una fusione tra associazioni si deve seguire una determinata procedura e una serie di adempimenti secondo norme e procedure mutuate dal diritto societario. Alle fusioni, in particolare, si applicano le disposizioni di cui alla sezione II del Capo X, Titolo V, Libro V del Codice civile, ovvero gli artt. 2501 - 2505-quater, in quanto compatibili. La norma, già pienamente applicabile, riguarda tutti i tipi di associazioni e fondazioni di cui al Primo Libro del Codice Civile, non solo gli enti dotati di particolari qualificazioni (come le ODV, APS e ONLUS) o che acquisiranno la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS) ex D.Lgs. n. 117/2017, ma riguarda appunto tutte le associazioni e fondazioni. A queste normative fa riferimento la fusione per incorporazione tra POLISPORTIVA CERTALDO (incorporante) e ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO (incorporata)

Con l’occasione la POLISPORTIVA CERTALDO provvederà ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni previste dal codice del terzo settore nonché alle disposizioni della Riforma dello Sport di cui al D.Lgs. 36/2021 . Fra le modifiche dovrà essere prevista anche la previsione della chiusura dell’esercizio sociale al 30 giugno di ogni anno.

5. ITER PROCEDURALE

a) Redazione da parte dei Consigli Direttivi delle due Associazioni, del progetto di fusione unitamente alla proposta di Statuto della Associazione incorporante. e delle situazioni patrimoniali al 30/04/2024;

b) Deposito presso le sedi legali delle due Associazioni: del progetto di fusione con allegato il testo del nuovo Statuto della Associazione incorporante, e delle situazioni patrimoniali al 30/04/2024;

c) Attivazione di canali per dare pubblicità al progetto di fusione ed in particolare oltre ai depositi presso le sedi appena descritti: pubblicazione sui siti internet di tutte e due le Associazioni di quanto sopra indicato alla lettera a);

d) Approvazione, delle Assemblee di tutte e due le Associazioni, riunite in forma straordinaria, del Progetto di fusione unitamente all’allegato Statuto, con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

e) Deposito presso le sedi di tutte e due le Associazioni del rispettivo verbale di Assemblea portante la delibera di fusione con i relativi allegati;

f) Pubblicazione sul sito internet sopraindicato di ciascuna delle due Associazioni del rispettivo verbale di Assemblea portante la delibera di fusione con i relativi allegati;

g) Stipula dell’atto di fusione, da cui decorreranno gli effetti civilistici della fusione stessa;

h) Deposito presso le sedi di tutte e due le Associazioni e pubblicazione sui siti internet sopraindicati dell’atto di fusione.

6. RAPPORTI TECNICO/GIURIDICI

- Trattandosi di fusione tra Associazioni non riconosciute, non può sussistere alcun rapporto di cambio (inteso quale rappresentazione sintetica del confronto tra i valori dei patrimoni degli enti partecipanti alla fusione), posto che gli associati degli enti fondendi non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale e sono tutti titolari di una identica posizione giuridica;

- All’esito della fusione ed a decorrere dal momento in cui la medesima avrà gli effetti civilistici, l’Associazione non riconosciuta partecipante alla fusione in qualità di incorporata, cesserà di esistere, cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali ed i rispettivi iscritti ed associati a tal data diverranno, in maniera pura e semplice, associati della nuova Associazione senza poter vantare alcun diritto sul patrimonio di quest’ultima;

- Dalla natura delle Associazioni coinvolte nella fusione consegue che esula dalla stessa qualsivoglia necessità di determinare rapporti di cambio in senso tecnico/giuridico, conguagli in denaro, modalità di assegnazione di quota di patrimonio, date di partecipazione agli utili, né predisporre relazioni o documentazione di amministratori e/o esperti attestanti congruità di rapporti di concambio, conguagli o simili;

- Non verrà redatta da parte dei singoli Consigli Direttivi delle Associazioni partecipanti alla fusione alcuna relazione illustrativa della operazione di fusione avente contenuto uguale o simile al disposto dell’art. 2501 quinquies del Codice Civile, ritenendosi all’uopo per ciascuna Direzione esaustivo il presente progetto di fusione;

- Nell’ambito dell’operazione di fusione non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di associati e nessun vantaggio particolare è proposto a favore di alcun componente dei Consigli Direttivi o Presidenza delle Associazioni partecipanti alla fusione;

- Gli effetti contabili della fusione, e così pure anche quelli tributari, sono stabiliti alla data del 1 luglio 2024;

- A norma dell’art. 2504 bis del Codice Civile, l’Associazione incorporante assume i diritti e gli obblighi dell’Associazione incorporata, proseguendo in tutti i rapporti, anche anteriori alla fusione. In particolare i rapporti contrattuali in cui la Associazione incorporante subentrerà sono i seguenti :

- GESTIONE CANILE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CERTALDO

- GESTIONE ATTIVITA’ AFA (Attività Fisica Adattata)

- CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA’ DI DURATA ULTRANNUALE

- La POLISPORTIVA CERTALDO proseguirà, senza soluzione di continuità, l'attività svolta dall’associazione in essa fusa, mantenendo le affiliazioni con le Federazioni sportive relative alle discipline sportive oggetto di attività di fusione e con assorbimento totale dei rapporti con i rispettivi tesserati.

In particolare l'attività proseguirà con i seguenti enti di categoria:

- FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo)

- F.G.I (Federazione Ginnastica d’Italia)

- UISP (Unione Italiana Sport Per tutti)

Parimenti, la POLISPORTIVA CERTALDO agirà sul mercato e potrà partecipare a gare e concorsi per affidamenti e concessioni, anche indetti da Pubbliche Amministrazioni, assumendo ed attestando requisiti ed esperienza ed affidabilità, nelle attività di gestione e conduzione di impianti e discipline sportive, medesimi rispetto a quanto sino ad ora esercitato e gestito dalle associazioni fuse.

Allegati:

- Verbali dei consigli di amministrazione per l’approvazione del Progetto di Fusione e del nuovo statuto della società incorporante;

- Bozza nuovo statuto società incorporante;

- Situazione patrimoniale al 30 aprile 2024 delle due associazioni;

Certaldo, 13 maggio 2024

Maroni Elio (Presidente POLISPORTIVA CERTALDO)

____________________________

Razzanelli Roberto (Presidente ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PALLAVOLO CERTALDO)

____________________________
NUOVO STATUTO POST FUSIONE
ALLEGATO “B”

STATUTO

ARTICOLO 1) L'associazione non riconosciuta denominata “POLISPORTIVA CERTALDO – ASD, APS, ETS” con sede legale nel comune di Certaldo (FI) svolge la propria attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche.

SCOPI, FINALITA' E OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 2) L'associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, articolo 5 Codice del Terzo settore);

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera E, articolo 5 Codice del Terzo settore);

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, articolo 5 Codice del Terzo settore);

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, articolo 5 Codice del Terzo settore);

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L, articolo 5 Codice del Terzo settore);

organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche (lettera T, art. 5 Codice del terzo settore);

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, articolo 5 Codice del Terzo settore);

L’associazione ha come oggetto sociale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e 1

l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Essa, si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportivo dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di tutte le attività sportivo dilettantistiche nei vari settori, ancorchè esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. In modo particolare l’associazione si occuperà di quanto necessario alla divulgazione ed alla pratica delle seguenti discipline:

- pallavolo e attività correlate (minivolley, superminivolley, beach volley ecc.).

- karate

- ginnastica artistica

- calcio amatoriale

Per ciascuna delle suddette discipline l’associazione si impegna ad affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione intende affiliarsi.

L'associazione potrà aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria, ad altre associazioni od enti senza scopo di lucro aventi finalità simile alle proprie, quando ciò torni utile al conseguimento degli scopi sociali impegnandosi ad accettare gli scopi, nonchè tutte le norme ed i vincoli che lo statuto ed i regolamenti interni pongono nei confronti delle associazioni aderenti.

Per raggiungere gli scopi sociali, l’Associazione potrà esercitare attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali. In particolare potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari e potrà altresì – pur mantenendo inalterata l’assenza di scopo di lucro – svolgere attività commerciali sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale. A titolo esemplificativo rientrano fra le attività secondarie e strumentali: la gestione di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, la gestione di impianti sportivi, la gestione di iniziative a tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

L’Associazione potrà inoltre, in modo complementare, organizzare le varie attività di promozione sociale in genere, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi 2

sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l’Associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di qualsiasi iniziativa compresa nell’oggetto sociale.

SOCI

ARTICOLO 3) - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

All'associazione possono aderire le persone fisiche di ambo i sessi senza alcun limite di età che compilino la domanda di ammissione con:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica

-accettino le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali;

-che versino la quota sociale di adesione e le quote annuali per il rinnovo, i cui importi verranno fissati di anno in anno dal consiglio direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Potranno inoltre far parte dell'associazione, alle condizioni di cui sopra, altre associazioni o enti senza scopo di lucro aventi finalità simili alle proprie. E’ socio di diritto della associazione, in quanto fondatore della stessa, l’associazione CENTRO KARATE SHOTOKAN POLISPORTIVA CERTALDO.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al consiglio direttivo che delibera sulle domande di ammissione, motivando le eventuali esclusioni ed informando i richiedenti in ogni caso e, inserendo il nominativo nel libro apposito, rilascia al nuovo socio una tessera, firmata dal presidente, che sarà l'unico titolo che consentirà:

-di partecipare alle iniziative attuate dall'associazione;

-di partecipare alla vita democratica dell'associazione in tutte le sue istanze secondo le regole stabilite nel presente statuto e nei regolamenti interni;

-Di godere dell’elettorato attivo

-Di godere dell’elettorato passivo ad eccezione dei soci minorenni.

Gli associati hanno altresì l’obbligo di:

-rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

-svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

-versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della 3

sua successiva convocazione.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione/espulsione/radiazione.

L’associato può sempre recedere dall’associazione attraverso una richiesta scritta al Consiglio direttivo che la accetta comunicando al socio l’avvenuto recesso e cancellandolo dal libro soci.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’associazione;

- quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dalla avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 5) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo;

- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- dal fondo di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;

- da rendite patrimoniali;

- entrate da servizi vari o da attività di interesse generale indicate nel presente statuto di cui all’Art. 5 del Codice del Terzo settore svolti prevalentemente a soci;

- da contributi volontari, lasciti e donazioni.

- proventi da attività di raccolta fondi di cui all’articolo 7 del Codice del terzo settore;

- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo 4

settore.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale che va dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 ottobre dell'anno successivo. Il residuo attivo del bilancio sarà destinato al fondo di riserva ordinario e sarà utilizzato per le attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione delle eventuali attività diverse poste in essere accanto all’attività di interesse generale e agli introiti delle raccolte fondi; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 6) Sono organi dell’associazione:

-l’Assemblea dei soci;

-il Consiglio Direttivo;

-il Presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 7) L'assemblea dei soci è convocata con avviso scritto contenente la data il luogo e l’ora della convocazione nonché l’elenco degli argomenti da trattare almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1° settembre al 31 ottobre. Essa ha le seguenti competenze inderogabili:

-nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-approva il bilancio di esercizio;

-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-delibera sulla esclusione degli associati;

-delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

-approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

-delibera lo scioglimento;

-delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

5

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Ogni tre anni l'assemblea verrà convocata per la nomina del consiglio direttivo. Può essere convocata ogni volta che il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritengano opportuno, o quando ne venga fatta espressa richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei soci. In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 8) Hanno diritto di intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale; Per i soci minori di età il diritto di partecipare in assemblea e di votare è esercitato dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Ciascun socio, ad esclusione dei membri del consiglio direttivo, potrà rappresentare fino ad un massimo di un socio, purché sia munito di regolare delega scritta.

ARTICOLO 9) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno: la seconda convocazione può aver luogo almeno mezz'ora dopo la prima.

ARTICOLO 10) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 11) L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali da redigersi a cura del segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 12) Il consiglio direttivo è composto da un minimo di nove ad un massimo di ventuno consiglieri, eletti fra i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Sulle modalità di elezione deciderà di volta in volta l'assemblea.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo, salvo quanto stabilito negli articoli precedenti con riferimento ai soci minorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono in alcun modo ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione.

ARTICOLO 13) Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dello scopo sociale.

6

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi viene sostituito, anche nella legale rappresentanza, dal vicepresidente.

Il presidente, il vicepresidente e il segretario compongono la presidenza; in caso di morte o dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione: i sostituti vengono presi dall’eventuale lista dei non eletti alla precedente votazione o in sua mancanza o esaurimento, l’assemblea deciderà eleggendo nei posti rimasti vuoti i nuovi consiglieri. Questi così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri eletti dall'assemblea si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è dichiarato decaduto e deve essere rinnovato. Le funzioni di membro del consiglio direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all’espletamento dell'incarico.

ARTICOLO 14) Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. Alle riunioni devono essere convocati anche gli eventuali membri effettivi del collegio sindacale (o il sindaco unico) i quali non avranno diritto di voto.

In caso di assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal vicepresidente.

ARTICOLO 15) Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali redatti a cura del segretario e da questi sottoscritti insieme al presidente.

ARTICOLO 16) Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a)che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b)che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c)che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d)che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 17) Sono compiti del consiglio direttivo:

 redigere i programmi di attività relativi alle finalità previste all'articolo 2 del presente statuto;

curare l'esecuzione delle deliberazioni previste dall'assemblea;

redigere i bilanci;

compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;

7

stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di consulenti e professionisti esterni all'associazione. Detti soggetti possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

ARTICOLO 18) Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017, sarà nominato l’organo di controllo, anche monocratico, secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo art. 30, D.lgs. 117/2017. Allo stesso saranno affidati anche i compiti dell’organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l’adozione ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 117/2017.

I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

LIBRI

ARTICOLO 19) L’associazione deve tenere i seguenti libri:

-libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente dell’associazione.

8

VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

ARTICOLO 20) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 21) La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti nell'assemblea la cui validità è data, in prima convocazione, dalla partecipazione, anche per delega, di almeno i due terzi del corpo sociale; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, in merito alla destinazione del ricavato della liquidazione, che non potrà in nessun modo essere diviso fra i soci ma dovrà essere devoluto, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

RINVIO

ARTICOLO 22) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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Responsabile del trattamento (o responsabile)
Responsabile è la persona fisica o giuridica al quale il titolare affida, anche all'esterno della sua struttura organizzativa, specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del Regolamento UE 2016/679 (http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue). Il Regolamento medesimo ha introdotto la possibilità che un responsabile possa, a sua volta e secondo determinate condizioni, designare un altro soggetto c.d. "sub-responsabile" (articolo 28, paragrafo 2).

Fonte: sito web del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento (o titolare)
Titolare è la persona fisica, l'autorità pubblica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, l'associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento (articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679 (http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue).

Fonte: sito web del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it).

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